A fronte dell’accertata illegittimità della condotta dell’intermediario (il quale, nell’operare l’iscrizione del cliente nell’Archivio previsto dall’art. 10-bis della legge n. 386 del 1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), deve essere riconosciuto “in re ipsa” il danno non patrimoniale lamentato dal cliente. In tal senso, deve ritenersi che l’erronea segnalazione nella CAI abbia determinato un danno al cliente derivante da lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”, tanto più in considerazione (nel caso di specie) della sua qualifica di funzionario di banca, pregiudizio che deve ritenersi determinato pur nel breve lasso di tempo in cui l’illegittima iscrizione si è protratta.
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