Deve ritenersi assolutamente lecita la clausola del contratto di emissione della carta di credito la quale attribuisca all’intermediario la facoltà, in presenza di un giustificato motivo, o comunque in presenza di situazioni che pongono a rischio la sicurezza e/o l’efficienza dei servizi da cui dipende la possibilità di utilizzo della carta, e comunque in caso di uso ritenuto anomalo o a rischio, o in caso di forza maggiore, di sospendere, in tutto o in parte l’utilizzabilità della carta. La legittimità di una siffatta previsione contrattuale è confermata dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 11/2010, il cui art. 6 prevede la possibilità che sia convenzionalmente riconosciuta all’intermediario la facoltà di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento, in presenza di determinate circostanze, che siano per esempio idonee a generare il sospetto di un utilizzo fraudolento e non autorizzato dello strumento stesso, e pone a carico dell’intermediario l’obbligo soltanto di informare il pagatore del blocco dello strumento, motivando tale decisione, e di informarlo se possibile in via anticipata o al più tardi immediatamente dopo.
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