In presenza di una clausola che consenta all’intermediario, a fronte del verificarsi di determinate circostanze, di procedere al blocco della carta di credito del cliente, deve ritenersi conforme ai principi generali di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto il comportamento tenuto dall’intermediario il quale abbia motivato la propria decisione di blocco temporaneo dell’utilizzo dello strumento di pagamento e abbia operato in modo da circoscrivere il sacrificio e la compressione degli interessi dell’altra parte del rapporto contrattuale, avvisando tempestivamente il cliente del blocco, rimosso, almeno parzialmente, subito dopo, non appena la situazione è stata chiarita.
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