La procedura c.d. di “Check Truncation” – istituita su base convenzionale – trae origine dall’esigenza di ridurre i tempi, i costi e i rischi legati al trasporto degli assegni; esigenza avvertita dalle imprese bancarie, che ne hanno avviato una sorta di smaterializzazione, prevedendo una forma di presentazione elettronica al pagamento, denominata appunto Check Truncation, con la quale si è limitata la movimentazione del titolo, quale documento cartaceo, nella fase di circolazione interbancaria finalizzata al pagamento. Il limite della procedura è dato dal fatto che essa non contempla una presentazione del titolo, intesa come esibizione del documento, che è invece ancora necessaria ai sensi della legge assegni per verificarne la regolarità formale e la conformità della firma di traenza allo specimen depositato, nonché per l’accertamento del rifiuto di pagamento nella forma pubblica del protesto, comportando dei rischi maggiori di quelli a cui si va incontro nel trattamento degli assegni secondo le procedure previste dalla legge (giacché la banca negoziatrice in relazione all’assegno da incassare non invia il titolo ma trasmette soltanto un flusso di dati). Tale rischio non può però esser fatto ricadere sul cliente, che – a differenza della banca – non trae da detta procedura alcun vantaggio in termini di snellezza e fluidità operativa. D’altro canto, in ogni caso, sulla banca incombe l’obbligo di verifica dell’autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo specimen.
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