Sulla banca incombe sempre l’obbligo di verifica dell’autenticità della sottoscrizione degli assegni mediante raffronto con lo specimen. Essa non può pretendere di sottrarsi convenzionalmente a detto obbligo, o, più precisamente, non può pretendere che la propria scelta organizzativa di avvalersi della procedura di "Check Truncation" valga a rendere legittima una clausola di limitazione dei diritti e delle azioni del cliente in caso di inadempimento oppure di adempimento parziale o inesatto dei propri obblighi. Una siffatta clausola sarebbe, infatti, comunque vessatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, comma 2, lettera b) del codice del consumo.
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