Al fine di favorire le relazioni fra intermediari e clienti, si evidenzia come, nel pieno rispetto dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di apertura di credito, anche laddove consentito in difetto di giusta causa, non deve assumere connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, tali cioè da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca e all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12