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www.dirittobancario.it
Dossier

Mutuo | Surrogazione | Richiesta di informazioni | Tempistiche

Collegio di Roma, 23 aprile 2010, n.285

12 Giugno 2011

Al fine di favorire le relazioni tra gli intermediari e la clientela in materia di surrogazione del muto, si evidenzia come: configura un notevole ritardo la replica della banca avvenuta dopo circa dieci mesi dalle richieste del cliente; la banca, anche laddove non sia indicata una banca surrogante, ben può comunque fornire i dati conoscitivi richiesti dal cliente sull’entità del residuo debito, comunque utili per una sua valutazione sull’opportunità di cercare altre soluzioni sul mercato.


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