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Dossier

Conto Corrente Bancario | Ordine di bonifico on line | Ritardata esecuzione dell’ordine

Collegio di Roma, 23 aprile 2010, n.286

12 Giugno 2011

IL COLLEGIO DIROMA

composto dai signori:

– Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
– Avv. Bruno De Carolis(Membro designato dalla Banca d’Italia)
– Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
– Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi(Membro supplente designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
– Prof. Avv. Gustavo Olivieri(Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore – Estensore)

nella seduta del 26 marzo 2010 dopo aver esaminato

– il ricorso e la documentazione allegata;
– le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
– la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente lamenta il ritardato pagamento tramite servizio on linedi un tributo da parte della banca e chiede la condanna di questa al pagamento della somma corrisposta all’erario a titolo di sanzione per il ritardato pagamento. A sostegno della propria domanda il cliente produce copia a stampa dell’ordine di bonifico on lineimpartito alla banca in data 12/5/2005 recante l’indicazione che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato il 13/5/2005.

Viceversa, nella ricevuta inviata dalla banca, l’ordine di pagamento risulta perfezionato in data 17/5/2005 ed eseguito in data 18/5/2005.

La banca eccepisce che il documento prodotto dal cliente non costituisce ricevuta di pagamento e che l’ordine non si sarebbe perfezionato il 12/5/2005 in quanto non sarebbero state inserite le specifiche del conto corrente sul quale addebitare l’importo. A sostegno di tale assunto la banca ha prodotto il LOG dell’operazione, dal quale risulterebbe che l’ordine impartito dal cliente in data 12/5/2005 non sarebbe stato completo e che la indicazione del conto da addebitare sarebbe stata inserita solo in data 17/5/2005.

Il cliente eccepisce che ciò non sarebbe stato possibile, non potendo la finestra dell’operazione rimanere aperta per cinque giorni.

DIRITTO

Un primo profilo riguarda la competenza dell’ABF a conoscere controversie relative a fatti anteriori al 1/1/2007 come quello di cui si tratta. E’ tuttavia da rilevare come il danno lamentato dal cliente si sia palesato solo con la notifica della cartella esattoriale, avvenuta in data successiva al 1/1/2007. In base ai principi generali in materia di prescrizione del danno risarcibile sembra pertanto di poter affermare la competenza dell’ABF a conoscere della controversia.

Nel merito, tuttavia, la doglianza del cliente non appare fondata in quanto, come risulta dalla documentazione versata in atti dalla banca, l’ordine di pagamento si sarebbe perfezionato attraverso la indicazione dei dati relativi al conto corrente da addebitare solo in data 17/5/2005 e dunque dopo la scadenza del termine per il pagamento dell’imposta. Il rilievo del correntista secondo cui non sarebbe stato consentito tenere in sospeso la procedura per cinque giorni risulta smentita dalle caratteristiche di funzionamento della procedura che all’epoca, secondo quanto riferito dalla banca, consentiva di prenotare operazioni di addebito rinviando ad un momento successivo la loro effettuazione mediante indicazione del conto corrente da addebitare.

Non sembra pertanto di ravvisare nel comportamento della banca profili di illiceità che giustifichino la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio, dichiara la propria competenza e, nel merito, respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Giuseppe Marziale


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