Le Condizioni generali di contratto – laddove prevedono che “E’ illecito l’uso della carta […] in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite di importo comunicato dalla Banca, ferme restando le operazioni che ne scaturiscono” ed inoltre che “L’utilizzo dei Servizi deve avvenire […] entro i limiti d’importo e con le modalità indicate nel documento sottoscritto dal cliente … e nel Documento di sintesi […] ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente qualora inferiore ai predetti limiti di importo”, concludendo che detti “limiti d’importo” possono essere modificati solo su richiesta del cliente e con il consenso della banca ovvero per decisione unilaterale di quest’ultima “mediante comunicazione scritta al cliente” – non possono essere ridotte al rango di semplici “raccomandazioni” fatte al cliente, dovendosi invece ritenere che costituiscano prescrizioni vincolanti per ambedue le parti. In ogni caso, tali disposizioni devono essere interpretate alla luce del principio sancito dall’art. 1370 c.c., per cui le clausole delle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro contraente.
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