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Dossier

Home banking | Responsabilità | Frode informatica c.d. phishing

Collegio di Roma, 26 aprile 2010, n.289

12 Giugno 2011

Il rischio della frode informatica mediante phishing – termine che indica comportamenti perpetrati attraverso il c.d. furto di identità telematica, e cioè attraverso l’appropriazione fraudolenta di codici e password identificativi di un dato soggetto in ambito internet allo scopo di conseguirne determinate utilità – non può essere posto a carico del cliente, salvo che non sia a lui imputabile un difetto di prudenza o di diligenza nella conservazione e custodia dei propri dati personali (nel qual caso troverebbero applicazione i principi in tema di concorso di colpa). Occorre infatti considerare che la possibilità di operare sui conti correnti attraverso internet, offerta dagli intermediari ai propri clienti, giova a questi ultimi (evitando loro il disagio e la perdita di tempo che di solito comporta l’accesso fisico ai locali della banca), ma rende altresì utilissimi servigi alla banca, consentendole notevoli risparmi (in termini di tempo, di unità di personale dedicato alla clientela, eccetera) ed agevolandone la penetrazione capillare nel mercato.


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