Nel caso in cui il cliente contesti all’intermediario la responsabilità per non avere quest’ultimo svolto tempestivamente gli adempimenti connessi con l’istruzione della pratica di trasferimento del contratto di mutuo e per aver perciò determinato il protrarsi della fase precontrattuale oltre i termini usuali ed ordinari, deve ritenersi sussistente la responsabilità della banca nell’ipotesi in cui la pratica ancora non terminata nella prima metà del mese di giugno, dopo che la stessa era stata avviata alla metà di febbraio, già un mese dopo il cliente aveva inviato tutta la documentazione richiesta, e, subito dopo, a partire dalla fine di marzo, lo stesso si era attivato autonomamente per avere notizie sullo stato della pratica e rassicurazioni sulla completezza della documentazione prodotta, dichiarandosi a disposizione per l’integrazione immediata delle eventuali lacune.
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