Rispetto al danno “da ritardo” nella gestione della pratica di surroga del mutuo non può fungere da esimente la circostanza che l’operazione eccedeva l’autonomia deliberativa dell’agenzia originariamente investita, per cui si era reso necessario trasferire la pratica all’organo deliberante superiore: infatti, la complessità organizzativa dell’impresa e l’esistenza in essa di molteplici istanze e livelli decisionali non può andare a carico del cliente e tradursi in un disagio per lui.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12