Accertata la responsabilità dell’intermediario per il colpevole il ritardo nella gestione della pratica di surroga del mutuo, a seguito del quale il mutuatario ha definito la pratica di surroga con altro intermediario, il danno va liquidato in base agli schemi di ragionamento tradizionalmente adottati in tema di responsabilità precontrattuale, secondo cui si devono valutare le occasioni perdute ovvero dei sovracosti affrontati dal danneggiato in conseguenza del comportamento colposo dell’altra parte. Il danno deve essere quindi calcolato confrontando i tassi di interesse che il mutuatario pagava sulla base del mutuo originariamente stipulato, e quelli che nel medesimo periodo avrebbe pagato alla stregua del contratto di mutuo definitivamente concluso. Tale importo va moltiplicato per la durata del ritardo colpevole.
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