Nessuna responsabilità può essere imputata alla banca che, come da condizioni generali di contratto per le operazioni in valuta estera, ponga a carico del cliente il c.d. “rischio cambio”, da intendersi come “rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera” (nel caso di specie, il cliente esponendo di avere presentato presso la filiale della propria banca un assegno tratto su di un istituto di credito estero che gli era stato accreditato salvo buon fine, secondo il tasso di cambio al tempo corrente, che il titolo era stato respinto alla trattaria, restituito come insoluto per il tramite dell’istituto centrale di riferimento e, quindi, stornato, contestava l’applicazione, in sede di storno, del diverso tasso di cambio del giorno del ritorno, per lui più sfavorevole. Pertanto, disconoscendo la diversità del tasso di cambio applicato, il cliente richiedeva alla banca il pagamento della differenza negativa. La banca replicava che l’operazione di addebito contestata dal cliente era giustificata sulla base del c.d. “rischio di cambio”, così come da foglio informativo pubblicizzato, recante le condizioni generali previste per il servizio incassi e pagamento).
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