In analogia a quanto prevede il codice di rito, anche il procedimento avanti l’ABF si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. In tal senso, laddove l’esito cui sono giunte le parti appaia completamente satisfattivo dell’interesse dedotto dalla ricorrente e, in realtà, la rinunzia consegue a tale esito, l’estinzione deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.
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