In materia di portabilità dei mutui, l’art. 2, comma 3, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del giorno 1.7.2009), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 4.8.2009), in vigore dal 5 agosto 2009 (art. 2, comma 4) – il quale prevede che nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima – deve ritenersi applicabile ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla legge ed ancora pendenti, i quali ben possono essere disciplinati dalla legge successiva.
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