L’estinzione anticipata del finanziamento dietro cessione del quinto costituisce una facoltà sempre esercitabile da parte del cliente, questo anche in ossequio a quanto espressamente sancito dall’art. 125 comma 2° del D.Lgs. 385/93, secondo cui “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR.”.
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