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Dossier

Home banking | Responsabilità della banca | Frode informatica | Phishing | Presidi di sicurezza

Collegio di Roma, 15 aprile 2010, n.237

13 Giugno 2011

Il caso di phishing impone di valutare se l’intermediario, con specifico riferimento ai servizi offerti via Internet, abbia adottato tutte le cautele e gli accorgimenti idonei, in base al criterio della diligenza professionale, ad evitare e a prevenire la frode informatica. Laddove la banca, pur in presenza di un sistema informativo risultato ex post accessibile all’esterno, non abbia attivato, rispetto ai tre codici di accesso a disposizione del cliente, ulteriori presidi di sicurezza pur presenti sul mercato e illustrati nello stesso sito della banca (generazione di numeri casuali attraverso tokens o analoghi dispositivi) idonei a ridurre se non a eliminare il danno, deve ritenersi che la banca abbia violato i doveri di diligenza professionale, anche alla luce di quanto previsto dagli artt. 15 e 31 del d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali relativi ai conti bancari.


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Cyber attack: la gestione di data breach e incidenti ICT


Tra privacy, cyber security e rischio ICT

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