Nel caso in cui nel contratto di fideiussione sia contenuta clausola “omnibus” con la quale il fideiussore si impegna a garantire “l’adempimento delle obbligazioni dipendenti da concessione di credito nonché il buon fine di ogni altro credito di codesta banca verso il/i suddetto/i nominativo/i nascente da qualsivoglia operazione finanziaria eseguita a qualsiasi titolo ed in rapporto a qualsiasi genere di operazione (…) anche per effetto di rinnovazioni e/o proroghe e/o nuove concessioni che Voi, a vostro esclusivo giudizio e senza obbligo di interpellare il/i sottoscritto/i, foste per concedere una o più volte e quand’anche fossero intervenute novazioni”, non è censurabile il comportamento dell’intermediario che abbia continuato a fare credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del garante, fuorché nell’ipotesi in cui l’intermediario fosse a conoscenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del garantito tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito (art. 1956 c.c.).
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