La responsabilità dell’intermediario segnalante per l’erronea segnalazione in CRIF non viene meno sul presupposto che l’ente dallo stesso incaricato per la riscossione non abbia comunicato la circostanza dell’avvenuto pagamento nonostante avesse ricevuto dal cliente, via fax, copia del bonifico effettuato, posto che tale condotta è riferibile ad un ausiliario (società incaricata dalla finanziaria del recupero crediti) scelto dallo stesso intermediario (la società finanziatrice iniziale), della quale, dunque, costui deve rispondere.
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