In caso di furto della carta bancomat, il fatto che le operazioni abusive di prelievo siano state effettuate mediante la digitazione del PIN rende evidente che tali operazioni siano state rese possibili dalla mancata osservanza degli obblighi di custodia e di segretezza dello stesso PIN, tanto più che “la velocità di esecuzione” delle operazioni (nel caso di specie, 17,12; 17,14; 17,20) rispetto al momento di commissione del furto (tra le ore 16,55 e le 17,05) fornisce la prova inequivocabile che l’immediato ritrovamento del PIN, da parte del ladro, sia stato reso possibile dalla mancata adozione di ogni elementare cautela circa la conservazione in luogo separato da quello in cui era stata trovata la carta. Lo stretto lasso di tempo intercorso tra la commissione del furto e le operazioni fraudolente, infatti, fa presumere che il PIN non solo fosse contenuto nella borsa rubata ma anche che fosse facilmente individuabile e relazionabile alla carta bancomat.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12