In materia di ius variandi per la banca, il giustificato motivo ex art. 118 TUB deve essere individuato in eventi di comprovabile effetto sul rapporto bancario, afferenti la sfera del cliente (ad es., il mutamento del grado di affidabilità dello stesso in termini di rischio di credito) ovvero riconducibili a variazioni di condizioni economiche generali che possono riflettersi in un aumento dei costi operativi degli intermediari (ad es. tassi di interesse, inflazione, etc.). Il cliente deve essere informato circa il giustificato motivo in maniera sufficientemente precisa e tale da consentire una valutazione circa la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base. Ne consegue che, laddove l’intermediario abbia giustificato le modifiche unilaterali sulla base “dell’incremento del rischio creditizio correlato al deteriorarsi dello scenario macroeconomico”, senza fornire alcun ulteriore elemento informativo specifico, appare corretto dubitare della congruità fra la forte variazione commissionale proposta (dallo 0,7% al 4%) e la motivazione che ne è alla base (la mutata situazione del mercato finanziario), posto che si tratta di ragioni che, pur afferendo in linea di principio alla sfera del cliente (incremento del rischio di credito), risultano in realtà indipendenti da una riconsiderazione dello specifico grado di affidabilità del medesimo e connesse, piuttosto, a variazioni di carattere congiunturale.
ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12