Appare poco lineare la condotta del cliente che, prima, abbia impostato un’operazione di permuta dei titoli depositati con un soggetto terzo (segnatamente il Ministero del tesoro) e, poi, senza attendere che la operazione fosse perfezionata, abbia chiesto la chiusura dei conti, non considerando che ciò avrebbe posto l’intermediario in imbarazzo, perché in primo luogo non avrebbe potuto provvedere alla consegna dei titoli permutati ed in secondo luogo si sarebbe trovato privo di un conto corrente di appoggio per l’accredito o l’addebito di eventuali conguagli che, benché di ammontare economicamente insignificante, possono sempre emergere da siffatte operazioni e la cui regolazione è importante per la chiusura definitiva della operazione. Infatti, pur non essendo in dubbio che il cliente, agendo quale “proprietario” dei titoli permutati, possa porre in essere condotte idiosincratiche che rimangono perfettamente legittime anche quando non coincidano con il suo interesse economico, non è meno indubbio che lo stesso, agendo all’interno di un rapporto contrattuale, debba tener conto delle esigenze dell’altra parte quando il loro ragionevole soddisfacimento non lede il suo interesse patrimoniale.
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