Le comunicazioni che la banca è tenuta ad effettuare in relazione alle proposte di modifica unilaterale del contratto, devono essere comunicate “espressamente” al cliente (art. 118, co. 2, t.u.b.). Trattasi, pertanto, di un atto ricettizio, e cioè di un atto che produce effetto nel momento in cui perviene “ a conoscenza” della persona alla quale sono destinati (art. 1334 c.c.); conoscenza che è da presumersi nel momento in cui tale atto sia giunto all’indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.), o comunque nella sua sfera di dominio e di controllo. E’ certo ammissibile che tali comunicazioni siano effettuate non in via cartacea, ma informatica, tuttavia, anche in detta ipotesi, devono ritenersi saranno applicabili i principi stabiliti in via generale dagli artt. 1334 e 1335 c.c. Ne discende che, a fronte di una specifica contestazione da parte del cliente, il quale neghi di aver mai ricevuto la comunicazione (elettronica) contenente la proposta di modifica unilaterale del contratto, costituisce onere della banca che intenda invocare l’avvenuta modifica delle condizioni contrattuali provare di aver assolto, secondo le modalità prescritte, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 118 t.u.b..
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