In materia di segnalazioni alle centrale rischi finanziari private, l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico, nello stabilire che “i dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”, comporta la necessità di acquisire elementi di prova (anche) circa la data di spedizione del preavviso per le importanti conseguenze ad essa correlate e l’esigenza, quindi, di adottare forme di spedizione, quali la lettera raccomandata (o altre equivalenti), che consentano di dare certezza non solo alla data di ricevimento del preavviso, ma anche a quella di spedizione.
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