L’art. 4, comma 7, del Codice deontologico di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 16.11.2004 n. 8., il quale dispone che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’ imminente segnalazione di dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”, è evidente volto a consentire al debitore di eliminare il presupposto della segnalazione eseguendo tempestivamente il pagamento di quanto dovuto. Il rispetto di tale disposizione costituisce, ai sensi dell’ art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 196/2003, condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali da parte di soggetti privati e pubblici. Per altro verso, tale norma comporta la necessità che tale preavviso di segnalazione nei sistemi di informazione creditizia non solo venga inviato, ma pervenga altresì a conoscenza del destinatario ex artt. 1334 e 1335 cod. civ., circostanza questa suscettibile di prova mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione.
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