Il richiamo a “gli effetti prodotti dall’attuale crisi economica” come giustificato motivo dell’esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB da parte dell’intermediario è indicazione estremamente sintetica e generica e, dunque, tale da non consentire al cliente, neppure con un certo sforzo di approfondimento, di valutare la congruità della variazione rispetto alla motivazione che ne è alla base.
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