Il preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie non deve essere solo inviato, ma deve altresì pervenire a conoscenza del destinatario; assumono a tal fine rilievo i principi generali posti dagli artt. 1334 e 1335 cod. civ.. Perché operi la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, stabilita da tale ultima disposizione, occorre che sia provata la circostanza che la comunicazione a lui diretta sia giunta a destinazione. Tale circostanza risulta provata mediante la produzione della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione.
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