La disposizione contenuta nell’art. 8, comma 3, d. l. n. 7/2007, come modificato dal comma 450 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, secondo cui “resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata”, deve essere intepretata nel senso che è previsto non già un obbligo dell’intermediario di provvedere alla rinegoziazione, senza spese, ma una mera possibilità, sicché occorre il consenso di entrambe le parti per apportare variazioni alle condizioni contrattuali.
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