A norma dell’art. 1202 cod. civ. e dell’art. 8 d.l. 7/2007, il procedimento di surrogazione si articola attraverso l’accensione di un nuovo mutuo di scopo, in quanto comprensivo della espressa indicazione della specifica destinazione della somma mutuata al totale soddisfacimento dell’originario creditore, il quale rilascia il relativo atto di quietanza, anch’esso accompagnato dalla dichiarazione in ordine alla provenienza della somma impiegata nel pagamento. Nulla si dice, invero, intorno alle concrete modalità estintive del mutuo, ossia relativamente alle forme di pagamento in astratto utilizzabili a tal fine. Ne consegue che, se il versamento dell’assegno circolare si inserisce nel quadro di un’operazione di surroga, allora l’applicazione di commissioni alla fase propriamente estintiva del debito nei confronti del creditore originario finisce per vanificare il principio di gratuità per il cliente di cui al comma 3-bis dell’art. 8 d.l. 7/2007, il quale esclude appunto l’applicazione alle surrogazioni di «penali o altri oneri di qualsiasi natura» (nel caso di specie l’intermediario, nell’applicare al versamento della somma portata in assegno le commissioni previste in generale per tale tipo di operazioni, ma senza considerare il più ampio contesto in cui questa si inseriva, aveva introdotto un onere per il cliente interessato a consentire la surrogazione di altro intermediario).
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