La “commissione utilizzo extrafido” (definibile come una “penale per il passaggio a debito”) presenta grande contiguità con la “commissione di massimo scoperto” cui le banche, prima dell’entrata in vigore dell’art. 2-bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, facevano massiccio ricorso quale corrispettivo per utilizzi del conto corrente (sia affidato, che non affidato) oltre le disponibilità ivi depositata. La richiamata disposizione ha sancito la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto “se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”. Tanto premesso, per i conti corrente non affidati, il sistema bancario ha provveduto ad introdurre nuovi oneri al fine di compensare gli effetti economici della soppressione della CMS. Tali nuove commissioni, tuttavia, devono ritenersi illegittime laddove sia palese l'onerosità della “penale” imposta rispetto alla modestia dello sconfinamento.
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