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Dossier

Bancomat e carte di debito | Condizioni contrattuali | Corretta interpretazione | Plafond

Collegio di Milano, 19 novembre 2010, n.1332

13 Giugno 2011

Nel caso in cui il contratto preveda, da un lato, che alla carta della cliente "sarà inoltre assegnato il seguente plafond mensile per prelievi e pagamenti: 500,00 €." precisandosi altresì che "il plafond mensile non è cumulativo rispetto ai limiti sopra indicati", e, dall'altro lato, che tali limiti sono in verità, contraddittoriamente, più alti e, specificamente, per ciò che riguarda il "limite giornaliero prelevamento atm", pari a € 1000,00, di cui massimo 500,00 prelevabile da bancomat di altre banche, posta la contraddittorietà delle clausole, esse devono essere interpretate in modo favorevole alla cliente e sfavorevole alla banca in quanto soggetto che ha predisposto il formulario, in conformità alla regola di interpretazione del contratto posta dall'art. 1370 c.c. Ne consegue che il cliente non avrebbe potuto prelevare mensilmente, e a maggior ragione in un solo giorno, più di € 500,00. Se è stato possibile al ladro prelevare 1000,00 euro, vale a dire € 500,00 in più del limite contrattuale, tale "ulteriore" prelievo fraudolento deve essere risarcito dall'Intermediario alla cliente, in quanto conseguente a un non corretto funzionamento del circuito bancomat della cui efficienza la banca resta unica responsabile.


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