Nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto l’inadeguatezza delle informazioni fornite al ricorrente dall’intermediario che, nel comunicare allo stesso la possibilità di aderire ad un’offerta pubblica di acquisto, non avrebbe precisato l’eventualità che i titoli in questione potessero essere interessati da un’operazione di delisting, risulta evidente come gli eventuali obblighi informativi gravanti sull’intermediario e finalizzati a porre il risparmiatore in grado di compiere scelte di investimento pienamente consapevoli ricadano in un ambito estraneo alla competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario in quanto relativi alla prestazione di servizi di investimento e non a quella dei servizi bancari.