Nel caso in cui il mancato perfezionamento dell'operazione di surroga del finanziamento sia imputabile ad un errore della banca la quale ha inspiegabilmente operato la cancellazione della garanzia ipotecaria, tuttavia, al fine di valutare la responsabilità della stessa non può non tenersi conto del fatto che la mancata attivazione da parte del richiedente per la costituzione della nuova ipoteca, indispensabile ai fini del ripristino della medesima, abbia indubbiamente rappresentato un ulteriore ostacolo al tempestivo perfezionamento dell’operazione di surroga (nel caso di specie, dopo l’avvio della procedura di surroga il richiedente veniva a conoscenza della “cancellazione della garanzia” prestata; l’intermediario, informato dell’accaduto, aveva dapprima verbalmente assicurato al cliente la tempestiva reiscrizione della garanzia per poi inoltrare una comunicazione scritta con la quale informava il cliente medesimo della necessità di un autorizzazione da parte di quest’ultimo ai fini della iscrizione della nuova ipoteca; prima di tale ultima comunicazione, però, l’intermediario aveva informato, sia pur verbalmente, il richiedente della necessità di procedere, ai fini del ripristino della garanzia, ad una nuova concessione dell’ipoteca da parte dei proprietari dell’immobile. Pur tuttavia, il richiedente non si era in alcun modo attivato in tal senso).