Nel procedimento di surroga del mutuo prevista dall’art.2 del D.l 1 luglio 2009, convertito nella l.n.102 del 2009, la richiesta di risarcimento danni per i ritardi verificatesi va rivolta direttamente alla banca originaria, che poi può successivamente rivolgersi alla surrogante, nel caso che il ritardo sia imputabile a quest’ultima. L’inapplicabilità del regime peculiare previsto da tale normativa non esclude in ogni caso una possibile richiesta da parte dell’interessato del risarcimento del danno sulla base degli ordinari criteri generali.