Accertato che il trattamento dei dati personali del ricorrente sia avvenuto, a proposito del censimento in C.R., in difetto (almeno) di informazione preventiva, il carattere non iure di questo trattamento rimane tale pur considerando l’apparente assenza di ogni conseguenza pregiudizievole e l’intervenuta estinzione dell’obbligazione principale la cui prestazione di garanzia risultava censita presso C.R., a proposito della quale circostanza basti invocare il diritto alla cancellazione accordato dal Codice della privacy (art. 7) esplicitamente con riguardo altresì a quei dati “di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi”. Ne consegue il diritto personale del ricorrente alla cancellazione dei dati trattati dall’intermediario in violazione di legge.