Le eventuali ragioni fatte valere dal contribuente nei confronti dell’intermediario non tolgono che la sua pretesa al pagamento dell’indebito tributario possa, nei limiti di esercizio dei connessi diritti verso l’Amministrazione finanziaria, esser fatta valere comunque verso quest’ultima, così soltanto realizzandosi quella condotta esigibile dal (preteso) creditore diligente (a norma dell’art. 1227 c.c.).