La ritenuta natura non obbligatoria della c.d. applicazione diretta del regime convenzionale, e la disponibilità già assicurata dall’intermediario a cooperare col cliente per il recupero del credito d’imposta vantato verso l’Erario, assicurano che neppure a titolo diverso da quello c.d. per «rimborso» il cliente possa reclamare il pagamento di somme di denaro derivanti dalla gestione del rapporto fiscale da parte dell’intermediario.