Sono risarcibili non solo le spese (ad esempio di consulenza) sostenute per supplire a carenze ed inefficienze nei servizi dovuti dall’intermediario, ma anche il controvalore monetario del tempo e delle energie impiegate dal cliente, laddove abbia personalmente provveduto a rendere le prestazioni sostitutive di tali servizi (ad esempio provvedendo di persona al ricalcolo di conteggi predisposti in modo errato dall’intermediario).