L’obbligo imposto ai partecipanti al sistema di informazione creditizia privata di avvisare il cliente-debitore circa l’imminente segnalazione, in anticipo rispetto al momento di inoltro della segnalazione alla centrale rischi, in modo da consentirgli la possibilità di eliminare il presupposto della segnalazione stessa, adempiendo immediatamente al proprio debito, comporta che il preavviso di segnalazione alla centrale rischi venga non solo inviato, ma pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato, secondo la regola generale enunciata nell’art. 1334 c.c.. Pertanto, sebbene l'art. 4, comma 7 del codice deontologico non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, tale modalità di spedizione (ovvero altro mezzo usualmente riconosciuto e praticato come idoneo a fornire al mittente la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) deve ritenersi funzionale all’esigenza di provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto il preavviso, condizione di legittimità del trattamento dei dati relativi all’affidabilità e puntualità nei pagamenti.