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Dossier

Conto corrente | Bonifico | Antergazione della data valuta | Scoperto | Obbligo di segnalazione

Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1223

22 Giugno 2011

 L’omessa adozione da parte dell'intermediario di un previo specifico segnale di allarme circa lo scoperto di conto che sia conseguenza delle modalità di antergazione della data valuta del bonifico, appare in contrasto con il dovere dell’intermediario di preservare gli interessi del cliente. Nè sembra che l’adozione di soluzione tecnica (invio automatico di un c.d. warning da parte del sistema), idonea ad informare specificamente l’utente circa il rischio di un possibile maggiore onere delle operazioni, possa considerarsi particolarmente onerosa per l’intermediario e dunque legittimamente impedita da un suo interesse economicamente apprezzabile, come tale meritevole di tutela.


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