In ipotesi di iscrizione in archivio CAI conseguente all’emissione di un assegno in difetto di provvista, l’art. 9 bis L. n. 386/1990 prevede che il trattario sia tenuto a preavvisare per iscritto il traente delle conseguenze derivanti dal suo illecito comportamento e della possibilità di evitare la revoca di sistema effettuando il pagamento tardivo del titolo mediante corresponsione al portatore dell’importo del titolo, maggiorato degli interessi, di una penale del 10% e delle eventuali spese per la formale contestazione del mancato pagamento. A tale fine, la comunicazione di preavviso di revoca deve espressamente precisare che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione al pagamento dell’assegno, ove non sia stata fornita la prova dell’avvenuta regolarizzazione del titolo, il nominativo del traente sarà iscritto nella CAI e che da tale momento gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Ciò premesso, appare privo di censure il comportamento dell’intermediario che, protestando alcuni assegni emessi dal cliente, non effettui alcuna comunicazione di revoca allo stesso laddove, al momento della loro emissione, risulti già pendente una revoca CAI inserita da altro istituto di credito. Dell’esistenza di una revoca di sistema a suo carico, infatti, il cliente era già a conoscenza in ragione del precedentemente ricevuto preavviso di revoca.