La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal Giudice anche d’ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.