Non sussiste un obbligo per l’intermediario di dilazionare le rate di mutuo, come sembrerebbe evincersi dalla legge 244/2007 all’art. 2, co. 476, il quale, ricondotto fra i provvedimenti atti a dare sollievo ai mutuatari messi in difficoltà dalla crisi economica, prevede che “Per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate […]”. La stessa legge, infatti, al comma 479, prevede che “per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione […], di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione”. Ne consegue che, in mancanza del regolamento di attuazione che stabilisca le condizioni per l’attuazione della proroga, l’intermediario non è obbligato ad accogliere la domanda del mutuatario.