L’Accordo quadro tra Abi e Ministero dell’economia previsto dal D.M. 25/2/2009 relativamente alla sospensione delle rate dei mutui, pur non essendo idoneo a vincolare l’intermediario in quanto non avente natura di accordo collettivo vincolante per gli iscritti (essendo espressamente confezionato al fine di suscitare l’adesione dei membri dell’ABI e non già di imporla ad essi in virtù del mandato associativo), deve ritenersi comunque idoneo a suscitare l’aspettativa che il sistema bancario nell’insieme dei suoi componenti sia in grado di gestire le conseguenze della crisi finanziaria in corso in modo più flessibile, equo, ma, nel contempo, efficace di quanto potrebbero fare norme cogenti. Ne consegue che, in quanto partecipe a tale sistema bancario, l’intermediario il quale si sia dichiarato disposto a negoziare in buona fede con il cliente una qualche forma di sospensione delle rate del mutuo e conseguente ricalcolo del piano di ammortamento, appare quindi moralmente, anche se non giuridicamente, vincolato a farsi carico, nelle forme e nei modi opportuni, della risposta alle aspettative suscitate nel pubblico dei clienti del sistema.