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Dossier

Home banking | Frodi informatiche | Diligenza del cliente | Obbligo di sfruttare i migliori servizi di sicurezza

Collegio di Milano, 11 giugno 2010, n.514

22 Giugno 2011

 

In caso di frode telematica, qualora il cliente scelga di non sfruttare servizi aggiuntivi offerti dalla banca a presidio di una sicurezza maggiore, non può poi addossare alla banca medesima le conseguenze negative risultanti da operazioni fraudolentemente effettuate da terzi, adducendo la mancata adozione da parte dell’intermediario di tutte le precauzioni necessarie. In tal senso, il cliente, il quale deve avere la consapevolezza della possibilità che attraverso l’uso di strumenti telematici e della rete Internet per l’esecuzione di operazioni bancarie possano essere perpetuate frodi anche difficilmente riconoscibili, ha l’onere di utilizzare i più sofisticati accorgimenti tecnologici messigli a disposizione dalla banca, al fine di evitare che ciò si verifichi.


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