Laddove le condizioni generali contenute nell’atto di costituzione di pegno i titoli precisi espressamente che la garanzia ha ad oggetto tutto quanto dovuto dalla società terza per “capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio in dipendenza del rapporto di sofferenza”, deve ritenersi pienamente legittimo il comportamento della banca che escuta il pegno costituito dal cliente in quanto creditrice di una somma non soddisfatta dalla procedura di esecuzione immobiliare, pari alla differenza tra la misura degli interessi convenzionali e quella degli interessi legali maturati sul mutuo in sofferenza nell’anno successivo al pignoramento e fino alla vendita forzata, in forza di quanto previsto dall’articolo 2855 c.c..