La derogabilità consensuale della disciplina dettata dall’articolo 2797 c.c. – secondo cui “prima di procedere alla vendita, il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare il debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in caso di mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito pegno” – è applicabile sia al termine minimo di preavviso, ridotto nella specie ad un giorno, sia all’intimazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, sostituita qui con un preavviso al debitore dato in forma scritta. In assenza di legittime ragioni di opposizione, la ratio del preavviso appare principalmente quella di consentire al garante di provvedere ad estinguere l’obbligazione spontaneamente evitando così la vendita forzata. In tale ipotesi, l’unico pregiudizio per il cliente debitore che sia discendete dal mancato preavviso appare quello conseguente alla privazione del vantaggio associabile alla conservazione dei titoli a fronte dello spontaneo pagamento del credito residuo vantato dalla Banca.