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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Danno | Mancato preavviso | Pegno | Su crediti | Escussione

Collegio di Milano, 18 giugno 2010, n.557

22 Giugno 2011

 

La derogabilità consensuale della disciplina dettata dall’articolo 2797 c.c. – secondo cui “prima di procedere alla vendita, il creditore, a mezzo di ufficiale giudiziario, deve intimare il debitore di pagare il debito e gli accessori, avvertendolo che, in caso di mancanza, si procederà alla vendita. L’intimazione deve essere notificata anche al terzo che abbia costituito pegno” – è applicabile sia al termine minimo di preavviso, ridotto nella specie ad un giorno, sia all’intimazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario, sostituita qui con un preavviso al debitore dato in forma scritta. In assenza di legittime ragioni di opposizione, la ratio del preavviso appare principalmente quella di consentire al garante di provvedere ad estinguere l’obbligazione spontaneamente evitando così la vendita forzata. In tale ipotesi, l’unico pregiudizio per il cliente debitore che sia discendete dal mancato preavviso appare quello conseguente alla privazione del vantaggio associabile alla conservazione dei titoli a fronte dello spontaneo pagamento del credito residuo vantato dalla Banca.


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Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


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