Deve ritenersi contrario ai principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. il comportamento dell’intermediario che, con riferimento alla procedura interbancaria per la “trasferibilità degli addebiti preautorizzati non RID relativi a rate di mutuo e/o prestito” (cfr. circ ABI – Serie tecnica n. 26 del 25 maggio 2009), ne renda nota la disponibilità al proprio cliente (esponendone brevemente l’iter) solo in data 7 dicembre 2009, per giunta dopo essere stato da questi diffidato con lettera del 1° dicembre 2009. In conformità ai suddetti principi, infatti, l’intermediario avrebbe dovuto informare prontamente la ricorrente in merito alle iniziative da assumere per promuovere l’attivazione del servizio. Diversamente, a fronte di tale comportamento omissivo, le rate di mutuo hanno continuato ad essere addebitate sul conto corrente intrattenuto presso l’intermediario, comportando per i mesi da agosto (in considerazione della data di avvio della procedura) a dicembre 2009 oneri ingiustificati a carico della ricorrente.