La semplice inerzia protratta per dieci anni da parte del titolare del deposito non comporta l’estinzione per prescrizione del diritto di credito vantato dal cliente. La banca, infatti, è tenuta a restituire le somme in deposito non immediatamente o all’atto di costituzione del rapporto, ma solo quando vi sia richiesta del depositante. Ed è da tale richiesta non accolta dalla banca che va fatto, conseguentemente, decorrere il termine di prescrizione. La facoltà del depositante di richiedere la restituzione in qualsiasi momento delle somme in deposito, infatti, non va confusa con il diritto alla restituzione che sorge con la relativa richiesta.